Follia, azzardo, scelta oculata? Comprare su Internet è sicuro? Vale davvero la pena? La risposta non può che essere: dipende. Ci ha provato, con esito felice, un giornalista di Quattroruote, che dopo aver adocchiato su eBay una Rolls-Royce “Silver Shadow” originale inglese, ha deciso di compiere un viaggetto di 1300 km per andarla a ritirare nel West Sussex, in Gran Bretagna.
Dalla sua, un po’ di sano fiuto e altrettanto coraggio. Ma gli è andata bene, anzi benissimo. La vettura gli è costata circa 10.000 euro (8000 sterline) al netto di tutte le spese, ai quali ne ha dovuto aggiungere altri 1000 per la reimmatricolazione in Italia. “Mi sono documentato – spiega – “sono stato prudente e ho anche risparmiato”. Almeno su quest’ultimo punto è davvero difficile dargli torto.
IMPORTARE (E ASSICURARE) UNA STORICA DALL’ESTERO?
Ecco come
A integrazione di quanto riportato nel numero di giugno di Ruoteclassiche, nell’articolo “Io mi faccio la regina”, pubblichiamo di seguito il testo integrale della lettera che la responsabile del Servizio Tutela degli Utenti dell’ISVAP ha inviato al giornalista di Quattroruote Emilio Brambilla per chiarire alcuni aspetti relativi all’assicurazione dei veicoli acquistati all’estero.
Gentile Sig. Brambilla,
con riferimento alla Sua richiesta si forniscono nel seguito alcuni princìpi di carattere generale relativi alla disciplina dell’assicurazione dei veicoli circolanti in Italia anche con riferimento ai veicoli di importazione, con la speranza che Ella potrà trarne elementi utili per le Sue necessità. Si fa presente che esula dal contributo ogni profilo attinente alla disciplina della circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri (v. art. 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada) e dell’importazione, definitiva o temporanea, dei veicoli e relative formalità doganali, materie non rientranti nelle competenze della scrivente Autorità. Principio comune a tutte le legislazioni sull’assicurazione obbligatoria della r.c. auto in ambito europeo, laddove tale obbligo sia vigente, è che i veicoli a motore debbano essere assicurati presso imprese autorizzate all’esercizio nello Stato membro ove è ubicato il rischio. Per Stato membro si intende una Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (SEE). Per Stato membro di ubicazione del rischio si intende, quando l’assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti a immatricolazione, lo Stato di immatricolazione. Tale principio è recepito nel decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni, all’art. 1, comma 1, lettera fff), numero 2). Da ciò deriva che un veicolo immatricolato, cioè dotato di targa rilasciata in uno degli Stati dello SEE, per poter circolare nel Paese di immatricolazione deve essere assicurato presso una compagnia abilitata ad operare nel ramo r.c. auto nel Paese medesimo. Può trattarsi non solo di compagnia nazionale, ma anche di compagnia di altro Stato SEE abilitata a operare nel Paese di immatricolazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Un veicolo con targa francese, tedesca o inglese, potrà quindi assicurarsi non solo presso compagnia con sede legale rispettivamente in Francia, Germania e Inghilterra, ma anche, ad esempio, con una compagnia con sede legale in Italia che sia abilitata ad operare in uno degli Stati predetti. Il veicolo così assicurato nel Paese di immatricolazione potrà entrare in Italia e circolarvi senza che alla frontiera sia sottoposto a controllo inerente all’assolvimento dell’obbligo assicurativo, in virtù del principio di presunzione della copertura previsto per i veicoli a motore immatricolati negli Stati SEE o in alcuni Stati terzi che abbiano aderito ad accordi internazionali con gli Uffici Centrali di Assicurazione (bureau) di tutti gli altri Stati membri (Andorra, Croazia, Svizzera). Nel caso di importazione, il veicolo sarà reimmatricolato nel Paese di destinazione e pertanto, in virtù del criterio sopra enunciato dell’ubicazione del rischio nel Paese di immatricolazione, dovrà assicurarsi presso compagnia abilitata ad operare nel Paese medesimo, vale a dire, nel caso di veicolo importato e quindi reimmatricolato in Italia, presso compagnia italiana o compagnia estera abilitata a operare sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. I relativi elenchi sono disponibili sul sito dell’ISVAP (www.isvap.it) alla voce “Albo imprese”. Nell’ambito della attività di esame dei reclami, il Servizio tutela degli utenti ha avuto modo di interessarsi sotto il profilo assicurativo del caso di veicoli destinati all’esportazione forniti di targhe doganali, cioè di targhe temporanee rilasciate a persone non residenti per un tempo limitato allo scopo di permettere, circolando su strada, l’esportazione nello Stato di residenza e la reimmatricolazione del veicolo in tale Paese. Il regime dei veicoli aventi targhe per l’esportazione è recentemente mutato a seguito del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, che ha recepito in Italia le disposizioni della V direttiva r.c. auto (2005/14/CE). La direttiva ha stabilito che per Stato di stazionamento del veicolo, e quindi per Stato di ubicazione del rischio, deve intendersi lo Stato di immatricolazione, sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva che un veicolo con targa temporanea. L’equiparazione dei veicoli con targa temporanea ai veicoli con targa definitiva ai fini dell’individuazione dello Stato di ubicazione del rischio produce sotto il profilo assicurativo la conseguenza che anche per i primi vale il principio illustrato in premessa con riferimento ai secondi, per cui i veicoli con targa temporanea – al pari di quelli con targa definitiva – devono assicurarsi presso imprese autorizzate all’esercizio nel Paese di immatricolazione, cioè nel Paese che ha rilasciato la targa (anche se temporanea). Senonchè la V direttiva r.c.auto ha stabilito altresì che nel caso in cui un veicolo venga spedito da uno Stato membro in un altro, si considera come Stato membro di ubicazione del rischio lo Stato di destinazione, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. Tale deroga temporanea (30 giorni) alla regola generale sopra esposta per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato, si giustifica col fine di rendere più agevole l’ottenimento della copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro.
Maria Luisa Cavina
Responsabile
Servizio Tutela degli Utenti ISVAP