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02/08/2012 | di Redazione Ruoteclassiche
COME DIFENDERSI DALL'”ACCERTAMENTO”
Alcuni collezionisti di auto storiche ci hanno segnalato di aver subito di recente accertamenti che hanno portato a conclusioni assai lontane dalla realtà. Sul tema abbiamo chiesto pertanto il parere dell’avvocato Roberto Loi, presidente dell’Asi (nella foto). In materia di veicoli storici si applica la normativa contenuta nell’art. 22 della Legge 122/2010. In virtù di […]
02/08/2012 | di Redazione Ruoteclassiche

Alcuni collezionisti di auto storiche ci hanno segnalato di aver subito di recente accertamenti che hanno portato a conclusioni assai lontane dalla realtà. Sul tema abbiamo chiesto pertanto il parere dell'avvocato Roberto Loi, presidente dell'Asi (nella foto). In materia di veicoli storici si applica la normativa contenuta nell'art. 22 della Legge 122/2010. In virtù di tale dettato legislativo il contribuente può essere sottoposto a determinazione sintetica del reddito tutte le volte che faccia dichiarazione dei redditi inferiore del 20% del suo reddito reale. Alla formazione di tale reddito contribuiscono tutti gli acquisti e le spese fatte nel corso del periodo d'imposta in merito al quale si effettua l'accertamento. Pertanto anche gli acquisti e i costi di manutenzione relativi ai veicoli d'interesse storico e collezionistico.

Il punto delicato, che spesso determina errata interpretazione o violazione delle leggi in materia, è rappresentato dal valore attribuito dagli uffici finanziari ai veicoli e al costo di mantenimento relativo. Normalmente gli uffici finanziari attribuiscono grande valore ai veicoli storiciperché ritenuti di pregio economico per la loro rarità e valenza storica. Nello stesso tempo, per la loro manutenzione, andrebbe applicato il criterio della specialità nascente dalla loro qualifica, e ciò non applicando per la manutenzione le tabelle previste per i veicoli di uso quotidiano, con relativi costi rapportati a una percorrenza chilometrica che sia quella realmente effettuata dai veicoli storici e non quella dei veicoli per uso quotidiano. Il fondamento di tale affermazione è rappresentato dall'art. 47 del C.d.S., il quale stabilisce che i veicoli di interesse storico e collezionistico sono inseriti nella categoria dei veicoli atipici e agli stessi non possono essere applicate le norme generali destinate ai veicoli ordinari, per un utilizzo quotidiano.

Tale atipicità determina l'applicazione di criteri obiettivi, basati su percorrenze e manutenzioni effettivamente effettuate da tali veicoli. Non si potrà pertanto attribuire ad una Porsche "911 3.0" un costo di manutenzione annuo pari a 26.000 euro, quando la stessa sia stata classificata veicolo d'interesse storico e collezionistico e come tale utilizzato. Se gli uffici giudiziari chiamati a fare giustizia su situazioni obiettive realmente dimostrate o dimostrabili non si atterranno a tale principio, nascente dal testo legislativo del C.d.S., anziché fare giustizia, ancora una volta ci dimostreranno che il cittadino può essere malmenato a piacimento da coloro che invece dovrebbero difendere i sacri diritti fondati sulla Costituzione e sulle leggi in vigore.

In materia l'Asi è promotrice di un convegno che vorrà/dovrà fare chiarezza in materia. Tutto ciò al fine, oltreché della tutela dei diritti del singolo, anche di un patrimonio culturale che lo Stato ha invitato a conservare con i benefici concessi e che pertanto deve difendere nel rispetto della legge dallo stesso emanata.

Avv. Roberto Loi, presidente dell'Asi

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