Mentre si discute sulle nuove norme per i veicoli storici, le Commissioni tributarie accolgono i ricorsi dei contribuenti che si sono avvalsi dell'autocertificazione per una corretta applicazione della legge 342/2000 art. 63 comma 2 in tema di minibollo dei veicoli ventennali. E questa ormai sta diventando giurisprudenza consolidata, che i nostri burocrati non possono continuare a ignorare.
Citiamo per tutte l'ultima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (n. 270/12/08 depositata il 15/9/2008 ). Ecco in sintesi le motivazioni che consigliamo di citare integralmente in casi analoghi: "… obbligare i proprietari ad aderire all'unica Associazione certificatrice individuata dalla legge… è incostituzionale (art. 18 ndr) e irragionevole e porterebbe alla conclusione che l'Asi non ritenendo di stilare la lista dei veicoli che possono usufruire dell'agevolazione, né di aggiornarla come prevede la legge, si sostituisce senza titolo a un ufficio impositore pubblico, rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale".
Questa sentenza riconosce, dopo otto anni dalla citata legge, che chi avrebbe dovuto stilare un elenco di veicoli meritevoli di esenzione non lo ha fatto, ponendosì così in una situazione di monopolio di fatto. Ne consegue che i possessori di veicoli ultraventennali hanno il pieno diritto di accedere all'esenzione dietro semplice autocertificazione (come peraltro stabilito dalla C.T.R. di Perugia con sentenza n.39/1/2008).
Ma come si presenta un ricorso? Vediamolo insieme. A fronte del mancato o ridotto pagamento del bollo per un veicolo ultraventennale vi arriva a casa un avviso bonario o una cartella esattoriale da parte della Regione. Nel primo caso si può rispondere con una raccomandata R.R. dichiarando "...il veicolo targa.... costruito il.... è di interesse storico e collezionistico, non viene usato per fini professionali ai sensi della legge 342/2000 art. 63 comma 2 e la presente vale come autocertificazione, come risulta dalle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali di Bologna n 207/12/08 del 9/7/2008 e Provinciale di Perugia n. 39/1/08 del 23/5/2008 che definiscono la corretta interpretrazione della legge citata".
Allegare fotocopia del libretto di circolazione e, se possibile, copia delle citate sentenze. Se perviene invece la cartella esattoriale con ingiunzione al pagamento gravata di multe e more è necessario fare ricorso entro 60 giorni. La Federconsumatori (che nella Regione Umbria ha ottenuto con successo il riconoscimento ufficiale dell'autocertificazione) offre su tutto il territorio nazionale il patrocinio legale con il semplice rimborso delle spese borsuali e associative.
News
12/12/2008
|
di
BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE
Mentre si discute sulle nuove norme per i veicoli storici, le Commissioni tributarie accolgono i ricorsi dei contribuenti che si sono avvalsi dell’autocertificazione per una corretta applicazione della legge 342/2000 art. 63 comma 2 in tema di minibollo dei veicoli ventennali. E questa ormai sta diventando giurisprudenza consolidata, che i nostri burocrati non possono continuare […]
12/12/2008
|
di