Spetta al gestore del parcheggio risarcire il cliente che nel garage abbia subito il furto del veicolo. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione (con sentenza n. 5837), rigettando il ricorso della titolare di un’impresa di parcheggi condannata dalla Corte d’appello di Bari al risarcimento di un danno di 7400 euro.
Non basta - perché bollata come irrilevante - l’esposizione del cartello con la classica formula “La direzione declina ogni responsabilità per furto…”. Troppo facile, lasciano intuire i giudici della Cassazione, lavarsi le mani in questo modo, “trattandosi di clausole onerose assolutamente nulle in base all’articolo 1341 del Codice Civile, che fa riferimento alle condizioni generali di contratto.
Ogni eventuale clausola di esclusione della responsabilità del gestore, nel caso di furto o danni al veicolo, avendo carattere vessatorio, è quindi inefficace, qualora non sia stata approvata dai clienti per iscritto”. Più chiaro di così.
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24/05/2007
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FURTO? RISARCISCE IL GESTORE
Spetta al gestore del parcheggio risarcire il cliente che nel garage abbia subito il furto del veicolo. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione (con sentenza n. 5837), rigettando il ricorso della titolare di un’impresa di parcheggi condannata dalla Corte d’appello di Bari al risarcimento di un danno di 7400 euro. Non basta […]
24/05/2007
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