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08/09/2020 | di Paolo Sormani
Il nuovo problema della targa prova
Targhe prova: la Corte di Cassazione ha sentenziato che i danni derivati da auto o moto già immatricolate circolanti con targa prova, saranno coperti solo dalla RC del veicolo.
08/09/2020 | di Paolo Sormani

La Corte di Cassazione ha sentenziato che i danni derivati dall’auto o dalla moto già immatricolata, ma circolante con targa prova, saranno coperti solo dalla RC del mezzo e non più della targa. Una grana in più per i professionisti e gli appassionati.

Un paio d’anni fa avevamo già lanciato il segnale d’allarme sull’utilizzo della targa prova. Mentre la Polizia Stradale era contraria all'uso sui veicoli già immatricolati, la Motorizzazione restava favorevole alla prassi consolidata di permettere la circolazione con la targa prova sovrapposta a quella originale per auto e moto sprovviste di assicurazione propria. Nel maggio del 2018 i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti avevano rinviato la soluzione del problema al pronunciamento del Consiglio di Stato. Insieme alla situazione, erano state “congelate” anche le relative sanzioni. Oggi la risposta è arrivata e, purtroppo, non vi piacerà. Con sentenza numero 17665 del 25 agosto 2020, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l’utilizzo del “targhino” sui veicoli immatricolati. Il problema, non di poco conto, riguarda in particolare la copertura assicurativa: in presenza della carta di circolazione, sarà valida solo la RC dell’auto. L’assicurazione obbligatoria della targa prova non sarà più sufficiente a coprirne eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione.

Ci mancava solo questa. La sentenza era nell’aria, anche perché sulla funzione, sulla forma e sugli aspetti assicurativi della targa prova si discute, legifera, sentenzia e cambia parere da decenni. Data 24 novembre 2001 il più recente "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli" che razionalizza il rilascio, l'uso, la revoca e il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova. Il clima di incertezza non ha sicuramente giovato all’umore dei concessionari, dei carrozzieri, dei piccoli salonisti e dei restauratori che finora hanno fatto ricorso al targhino “professionale” per provare e lasciar provare ai clienti le auto in vendita o in riparazione. Negli anni successivi al Regolamento, le sentenze della Corte di Cassazione avevano già riportato il concetto di targa prova alle sue origini di deroga all’immatricolazione esistente e alla presenza di carta di circolazione. Se l’auto dispone già di entrambe, non si tratta più di deroga e la targa prova non ovvia più né alla mancanza di revisione (decisione della Cassazione Civile Sezione II numero 16310/2016), né all'uso per competizioni sportive al di fuori dell'ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione della Cassazione Civile Sez. II, numero 10868 del 7 maggio 2018). Tali sentenze avevano fatto piazza pulita di un ricorso alla targa prova ritenuto improprio, di manica larga, da parte della Polizia Stradale. Con la circolare numero 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018, infatti, il Ministero dell’Interno aveva dichiarato che la prassi di utilizzare la targa prova su veicoli immatricolati non corrispondesse alle finalità del dettato normativo dell'art. 98 del Codice della Strada (come modificato e integrato dal DPR 474/2001).

RC auto, sempre e comunque. Solo a leggerlo vi è venuto mal di testa? Beh, è solo l’inizio. Il problema della mancata copertura assicurativa della targa prova in presenza di immatricolazione preesistente non è una grana di poco conto. La Cassazione specifica infatti che "se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere -ove ne ricorrono i presupposti - solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova”. In soldoni: se ora un operatore del settore o un appassionato vogliono provare su strada aperta, anche solo per un chilometro, un’auto classica da restaurare o acquistare, dovranno prima preoccuparsi di assicurarla. Perché in caso d’incidente senza RC, sarà il conducente a pagare. In attesa delle disposizioni del Ministero dell’Interno, abbiamo una sola certezza: la complicazione e il sovrappiù di costi calano nel momento più sbagliato su un settore già duramente provato da un 2020 tutto da dimenticare.

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