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STORICHE E SUPERBOLLO, QUANDO SÌ E QUANDO NO

Le “storiche” sono esentate dal superbollo? Dipende. La manovra correttiva ha introdotto un’addizionale erariale del bollo auto. La nuova tassa riguarda coloro che, dal 6 luglio (data di entrata in vigore del DL 98/2011), sono “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 chilowatt (ossia 306 CV)”. Per il 2011, i soggetti elencati avrebbero dovuto versare all’erario, entro il 10 novembre, 10 euro per ogni kW di potenza oltre i 225.

Essendo il nuovo superbollo assai poco noto, molti non hanno pagato o lo hanno fatto in ritardo, versando il 30% di sanzione; tra questi, i proprietari delle “storiche” con più di 306 CV. Fino agli ultimi giorni, pareri contrastanti tra l’Agenzia delle Entrate, i siti e le riviste fiscali, non aiutavano a comprendere quali vetture fossero esentate. Finalmente, l’8 novembre, solo due giorni prima della scadenza, la circolare n. 49 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in quanto addizionale, la nuova tassa è dovuta dove ce ne sia una da integrare. L’addizionale non è quindi da pagare se il veicolo si trova in regime di esenzione dalle tasse automobilistiche. Le vetture ultra trentennali e quelle con più di vent’anni certificate storiche (oltre che dall’Asi anche dai registri Alfa Romeo, Fiat e Lancia) sono esentate dal pagamento.

Il testo dell’Agenzia precisa pure che non trovano applicazione, ai fini dell’addizionale erariale, le riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche previste dalle norme statali e regionali. Da ciò si dedurrebbe che non sono considerate esenti le vetture tra i 20 e i 30 anni prive di un riconoscimento storico, pur se immatricolate in regioni dove queste auto pagano il bollo in misura ridotta e forfetaria. Il versamento va effettuato con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 3364 (risoluzione 101/2011) e senza operare compensazioni. Per i prossimi anni, partendo dal 2012, il pagamento dell’addizionale dovrà avvenire insieme con quello del bollo annuale.

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