Bollo e "ventennali", la mappa aggiornata delle esenzioni - Ruoteclassiche
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20/02/2015 | di Redazione Ruoteclassiche
Bollo e “ventennali”, la mappa aggiornata delle esenzioni
Sono passati ormai due mesi dall'approvazione della Legge di Stabilità, avvenuta il 23 dicembre 2014, è ancora non si è completamente diradata la confusione attorno al tema dell'esenzione del bollo per le auto cosiddette "ventennali". A oggi la situazione è questa, regione per regione.
20/02/2015 | di Redazione Ruoteclassiche

Sono passati ormai due mesi dall'approvazione della Legge di Stabilità, avvenuta il 23 dicembre 2014, è non si è ancora completamente diradata la confusione attorno al tema dell'esenzione del bollo per le auto cosiddette "ventennali". Il quadro delle posizioni si arricchisce comunque di giorno in giorno di nuovi sviluppi: da una parte le regioni che stanno valutando l’opportunità di accettare il regalo che graziosamente ha fatto loro il governo Renzi (le stime di maggior gettito complessivo per le amministrazioni regionali, grazie alla Legge di Stabilità, parlano di 56 milioni di euro); dall'altra quelle schierate per mantenere la situazione com'era prima del fatidico 23 dicembre o che comunque intendono prevedere l'esenzione dal bollo per le auto tra i venti e i trent'anni di età. Grazie ai colleghi di Quattrouote vi riportiamo la situazione a oggi, ma continueremo a monitorarne l'evoluzione, che aggiorneremo di volta in volta nel prospetto qui sotto.

Le singole regioni. Attualmente è prevista l’esenzione per le autovetture ultraventennali, a certe condizioni, in Basilicata, provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana. L’esenzione dalla tassa è invece prevista solo per le ultratrentennali in Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, provincia di Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Nel dettaglio:

Abruzzo: esenzione solo per le ultratrentennali. La regione è allineata al governo. “Ai sensi dell'art. 63 della legge 342 del 21/11/2000 come modificato dall'art. 1 comma 666 della legge 190 del 2014 sono esentate dal pagamento del bollo i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Se questi veicoli vengono posti in circolazione sono soggetti ad una tassa di circolazione forfetaria annua di Euro 31,24 per gli autoveicoli e Euro 12,50 per i motoveicoli”. (www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=bolloEsenzioni&servizio=lista&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&b=bolloAut9)

Basilicata: esenzione anche per le ultraventennali. L’amministrazione regionale ha deliberato un nuovo regime per i veicoli ultraventennali con le seguenti tariffe in base alla cilindrata: 50 euro fino a 1000 cm3, 100 euro da 1001 a 2000 cm3, 200 euro oltre 2000 cm3. La tassa è dovuta anche se il veicolo non circola. Nessuna notizia evidente sul sito, ma navigando si trova il modulo per chiedere l’esenzione di veicolo ultraventennale: www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_581034.pdf

Bolzano: esenzione anche per le ultraventennali. Nulla è cambiato rispetto alle disposizioni previgenti. Se non si circola non bisogna pagare nulla, se lo si fa bisogna pagare una tassa su base trimestrale di circolazione basata sulla tariffa più alta, quella prevista per le autovetture di classe di emissioni Euro 0 ed Euro 1 (Euro 5 se la vettura ha alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, GPL e idrogeno. (www.altoadigeriscossioni.it/it/tassa-automobilistica.asp)

Calabria: esenzione solo per le ultratrentennali. “A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n.190 art.1 comma 666 (Legge Finanziaria 2015), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche soltanto i veicoli e motoveicoli trentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. I proprietari di veicoli, precedentemente esentati in quanto ultraventennali ed iscritti negli appositi registri, a decorrere dall'anno tributario 2015 e fino all'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla costruzione del veicolo stesso, sono tenuti al pagamento (anticipato e per intero) della tassa automobilistica". (http://tributi.regione.calabria.it)

Campania: esenzione anche per le ultraventennali. Anzi no… Nei giorni scorsi una nota della regione è stata tranchant: “La legge nazionale di stabilità 2015 ha ripristinato il pagamento della tassa per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico con anzianità dai venti ai trent'anni. La norma è immediatamente precettiva. Dal primo gennaio 2015, pertanto, i veicoli ultraventennali esentati sono nuovamente soggetti al versamento della tassa automobilistica di proprietà, da pagarsi sino al compimento del trentesimo anno dalla loro costruzione”. Peccato che sul sito della regione, nella sezione sulle tasse automobilistiche, si dica esattamente il contrario: “Gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che abbiano compiuto vent'anni dalla data di prima immatricolazione o costruzione possono essere esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche... Il fatto è che il sito non è aggiornato, ma in realtà l'amministrazione regionale sta valutando l'ipotesi di introdurre in qualche forma l'esenzione per le ultraventennali. (https://portale.tasseauto.regione.campania.it/web/guest/veicoli-storici)

Emilia Romagna: esenzione anche per le ultraventennali. L’amministrazione regionale ha mantenuto l’esenzione per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Se la macchina circola è previsto il pagamento di una tassa di circolazione di importo ridotto. (http://finanze.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/temi/tassa-automobilistica/esenzioni-dal-pagamento-della-tassa)

Friuli Venezia Giulia: esenzione solo per le ultratrentennali. Ma sul sito internet della regione non vi è alcuna notizia (www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/tributi/)

Lazio: esenzione solo per le ultratrentennali. “A partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1 Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983”. (www.regione.lazio.it/rl_tributi/?vw=contenutidettaglio&id=200)

Liguria: esenzione solo per le ultratrentennali. “Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 190/2014 con decorrenza 01/01/2015 non è più consentito il pagamento forfettario in misura agevolata ai veicoli "storici" di anzianità fra 20 e 30 anni. Dal gennaio 2015 la tassa per detti veicoli deve essere corrisposta in misura ordinaria”. (https://bolloauto1.regione.liguria.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/home.do)

Lombardia: esenzione anche per le ultraventennali. Fino all’anno scorso la regione Lombardia consentiva l’esenzione "automatica" dal pagamento del bollo per tutte le autovetture immatricolate da più di vent’anni. Da quest’anno l’esenzione è limitata alle sole vetture iscritte ai registri ma indipendentemente dall'età: “Autoveicoli e motoveicoli di interesse storico (di qualunque anno di immatricolazione) iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana (esenzione dal pagamento di tutte le tasse automobilistiche regionali)”. In questo caso non è dovuta alcuna tassa di circolazione. Sul sito non c’è alcuna notizia ma il tariffario scaricabile parla chiaro: www.tributi.regione.lombardia.it/ds/ccurl/11/732/Tariffario%202015.pdf

Marche: esenzione solo per le ultratrentennali. “Il comma 666 dell’ art. 1 della legge di stabilità statale n. 190 del 23/12/2014, apportando modifiche all’art.63 della L.342/2000, dispone a partire dal 01/01/2015 l’eliminazione dell’esenzione dal bollo auto per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo ed in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua, se non sono adibiti ad uso professionale. Pertanto dal 01/01/2015 avrà termine il beneficio di tale esenzione ed i contribuenti interessati saranno tenuti al pagamento del corrispondente importo dovuto della tassa automobilistica regionale”. (www.tributi.marche.it/Home/tabid/1028/EntryId/237/Novita-esenzione-veicoli-storici.aspx)

Molise: esenzione solo per le ultratrentennali. “La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge distabilità per il 2015) all'art. 1 comma 666 ha disposto modifiche(un'abrogazione parziale) dell'art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d'imposta decorrentedal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli)compresi trai 20 e i 29 anni sono assoggettati alla ordinaria tassaautomobilistica regionale. (www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/365)

Piemonte: esenzione anche per le ultraventennali. Sul sito internet non c’è alcuna notizia ma sono riportati un numero di telefono e un indirizzo email. Ci hanno risposto che “la regione Piemonte prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le auto immatricolate da più di vent’anni ma meno di trenta ma siamo in attesa delle decisioni della Giunta Regionale sul recepimento o meno della normativa nazionale”. (www.regione.piemonte.it/tributi/tassa_automobilistica.htm)

Puglia: esenzione solo per le ultratrentennali. “I veicoli storici ultratrentennali sono esenti di diritto dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà. Ove, però, siano posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad € 30,00 per gli autoveicoli e ad € 20,00 per i motoveicoli". (https://tributi.regione.puglia.it/tassaauto-approfondimento)

Sardegna: esenzione solo per le ultratrentennali. Sul sito internet della regione non si dice nulla: www.sardegnaentrate.it/entrate/tributiregionali/tributiminori/tassaautomobilisticaregionale/

Sicilia: esenzione solo per le ultratrentennali. Nessuna notizia sul sito della regione.

Toscana: esenzione anche per le ultraventennali. “Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 20º anno di costruzione sono assoggettati ad una tassa forfettaria nella misura di € 63,00 per gli autoveicoli e di € 26,25 per i motoveicoli. Qualora la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria. La tassa forfettaria deve essere corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria”. La tassa è dovuta anche se il veicolo non circola. (www.regione.toscana.it/-/guida-alla-tassa-automobilistica)

Trento: esenzione solo per le ultratrentennali. Sul sito internet della provincia autonoma non si dice nulla: “Per informazioni contattare i nostri uffici al numero verde 800 901305, valido solo da telefono fisso. Per chiamate dal cellulare il numero da chiamare è 0461 495511". Se però si chiama gli operatori rispondono e le informazioni sono chiare. (www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/tributo/233401?item=DA_2049880#atitolo3xyz)

Umbria: esenzione solo per le ultratrentennali. “Con il comma 666 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) è stato modificato l'art.63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) della legge 21 novembre 2000 n.342. In particolare sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art.63 che prevedevano il regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età compresa tra i 20 e i 29 anni. (www.regione.umbria.it/la-regione/esenzioni-e-riduzioni/#sthash.1Yq20mKo.dpuf e www.regione.umbria.it/la-regione/bollo-auto)

Valle d’Aosta: esenzione solo per le ultratrentennali. “La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha abolito l'esenzione della tassa automobilistica e l'agevolazione sull'imposta provinciale di trascrizione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età compresa tra i venti e i trenta anni”. … “Rimane in vigore l'esenzione dal pagamento della tassa di proprietà per i veicoli ultra trentennali”. (www.regione.vda.it/finanze/tributi/default_i.asp)

Veneto: esenzione anche per le ultraventennali. Sul sito della regione non si dice nulla, si dirottano gli utenti a un servizio telefonico (http://www.regione.veneto.it/web/tributi-regionali/veicolistorici)

Mario Rossi - Quattroruote

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